Suicidio assistito, tribunale: “Usl valuti condizioni”

Suicidio assistito, tribunale: “Usl valuti condizioni”

Nel caso di Laura Santi, quarantottenne affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla che ha chiesto di poter completare le procedure per accedere eventualmente al suicidio assistito, il tribunale civile di Perugia ha disposto che l’Usl Umbria emetta “un provvedimento finale di conferma o modifica, alla luce del parere del Comitato etico, delle valutazioni già espresse nella relazione della commissione multidisciplinare circa le condizioni della richiedente e la sussistenza in capo alla stessa delle precondizioni per l’accesso alla pratica”. Ha invece rigettato il resto del ricorso. “Avevamo chiesto per la nostra assistita che fosse completata con urgenza la procedura prevista nel dispositivo della sentenza numero 242/19 della Consulta.

Questa ultima decisione ordina il completamento di questa procedura di verifica delle condizioni della persona malata, delle modalità per procedere e del parere del comitato etico con comunicazione dell’azienda sanitaria a Laura Santi. Attendiamo il provvedimento finale dell’azienda sanitaria” ha dichiarato l’avvocata Filomena Gallo, segretaria dell’associazione Luca Coscioni e coordinatrice del collegio legale di Laura Santi.

   Per l’avvocato Pietro Laffranco, legale della Usl, il provvedimento “riconosce in più passaggi la correttezza del comportamento dell’Azienda, che difatti si pone a fondamento del respingimento di una delle domanda della ricorrente (inerente la richiesta di condanna a provvedimenti coercitivi)”. “Respinge prosegue – la quasi totalità delle domande della ricorrente; pone alcuni punti fermi, per quanto possibile in vicende così delicate e scivolosa, tra cui il non obbligo di fornire da parte di Asl, nell’eventualità in cui si riscontrassero successivamente le condizioni per accedere alla procedura, il farmaco letale, di ogni dispositivo necessario e dell’assistenza. Il collegio impone all’Asl Umbria 1 i1 solo l’obbligo di emettere un provvedimento finale, di conferma o modifica di quello originario, in precedenza ‘impossibile’ poiché il parere del Comitato etico regionale è intervenuto molti mesi dopo l’inizio della procedura ed in effetti solo una settimana prima dell’udienza conclusiva”.